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14/04/2020

Riforma del terzo settore, i cori si iscrivono al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale

Il nuovo Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) introduce una categoria più ampia e generale nella quale ricondurre tutte le forme associative e di impresa che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Questa grande pluralità di soggetti, tutti esclusivamente privati, è oggi chiamata Enti del Terzo Settore (ETS).

COSA
Le Associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di Associati e/o di Terzi, ed aventi sede legale o articolazione locale autonoma nel territorio pugliese, possono richiedere l'Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) istituito presso l'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali - Sezione Politiche di Benessere Sociale e pari Opportunità – Servizio Governance e Terzo Settore della Regione Puglia. L'accertamento del possesso dei requisiti è di competenza del Comune dove risiede l'associazione corale.


QUANDO
Nel corso degli ultimi mesi sono circolate diverse informazioni relative all’obbligo per le associazioni di adeguare il proprio statuto entro il 2 agosto 2019 in vista dell’iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Con la circolare n. 13 del 31 maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito alcuni termini di questa scadenza.“La previsione recata dal citato articolo 101, comma 2, per altro verso attribuisce ad ODV, APS ed ONLUS iscritte ai registri la facoltà di utilizzare entro la medesima data del 3 agosto 2019, per gli adeguamenti statutari, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria (per l'individuazione delle varie ipotesi si rinvia alla circolare n. 20/2018, pubblicata sul sito ministeriale), il regime cd. "alleggerito", ovvero quello delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Giova evidenziare come la potestà modificativa dello statuto secondo il regime alleggerito sia destinata ad estinguersi solo allo spirare del termine di 24 mesi legislativamente fissato, sicché un eventuale adeguamento statutario già intervenuto non consuma la potestà di apportare, nell'arco temporale sopra considerato, ulteriori modifiche allo statuto secondo il regime alleggerito, purché, beninteso, nel rispetto dei limiti indicati dalla norma. Per altro verso, occorre ribadire che gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore (preesistenti al d.lgs. n.117/2017) ma non ancora iscritti ai relativi registri, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al Codice del Terzo settore dovranno farlo con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo (normalmente sulla base di regole e maggioranze rinforzate, abitualmente impiegate in tali casi) senza beneficiare del regime alleggerito previsto solo per gli enti già provvisti della qualifica derivante dall'iscrizione […]"La scadenza per l’adeguamento degli statuti per gli enti del terzo settore con l’utilizzo di maggioranze semplificate è slittata successivamente al 30 giugno 2020. All’interno del Decreto “Cura Italia, quest’ultima scadenza è stata portata al 31 ottobre 2020.


COME
Per iscriversi al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, il presidente o il legale rappresentante deve compilare una richiesta e inviarla all'ufficio di riferimento del proprio Comune. Le APS costituitesi a partire dal 03/08/2017, ovvero dopo l’emanazione del Codice del Terzo Settore – D.Lgs n. 117/2017 – sono tenute a conformarsi ab origine alle disposizioni contenute nel Codice.
Documenti da allegare:

  • Copia conforme all'originale dell'Atto Costitutivo e dello Statuto regolarmente registrati o Accordo degli aderenti, formalizzato almeno con scrittura privata registrata.
  • Copia dell'eventuale Bilancio Consuntivo, comprensivo dello Stato Patrimoniale, riportante in calce una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/00, dal Presidente e dal Collegio dei revisori dei Conti, attestante la veridicità e la rispondenza dei dati indicati nel Bilancio, alle scritture contabili depositate presso l'Associazione. In caso di assenza dello Stato Patrimoniale, dichiarazione di insussistenza dello stesso.
  • Copia, dal registro dei verbali di Assemblea, del Verbale di approvazione dell'eventuale Bilancio Consuntivo sottoscritto da tutti i Soci presenti, giusta nota della Regione Puglia n. 8776 del 15/10/2013.
  • Relazione dettagliata sulle attività svolte, dalla quale risulti la marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte, nonché l'esatta indicazione dei tempi di apertura al pubblico della sede dell'Associazione, corredata di materiale pubblicitario e/o dimostrativo delle attività associative.
  • Elenco nominativo, a firma del Presidente, dei Soci che ricoprono cariche associative completo delle generalità, qualifica professionale e tipologia di attività svolta nell'ambito della vita associativa e del personale dipendente o, comunque, in rapporti economici o patrimoniali con l'Associazione.
  • Elenco nominativo, a firma del Presidente, dei Soci e dei Volontari, completo delle generalità, della qualifica professionale degli stessi e della tipologia di attività svolta nell'ambito della vita associativa.
  • Copie delle Polizze di copertura assicurativa RCT ed Infortuni in favore degli aderenti che prestano attività di volontariato, nonché relative quietanze di pagamento.
  • Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/00, dal Presidente attestante la marginalità delle attività commerciali e/o produttive eventualmente svolte.
  • Verbale di nomina del Legale Rappresentante, se non evidenziato nell'Atto Costitutivo.
  • Copia certificato di attribuzione del Codice Fiscale, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Bari.
  • Copia del documento d'identità del Presidente/Legale Rappresentante, in corso di validità.
  • Eventuale provvedimento di iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (NON NECESSARIO)

VANTAGGI
Le APS riescono sicuramente ad offrire un’ampia gamma di opportunità ai propri soci: si va dalla scontistica per attività ludico-culturali (spettacoli teatrali, cinema, viaggi, visite ai musei) alle scontistiche di tipo editoriale (abbonamenti ad alcuni giornali o riviste, sconti per l’acquisto di testi di determinate case editrici ecc.), passando per negozi di grandi catene, assicurazioni e chi più ne ha più ne metta. L’altro grandissimo vantaggio è che i singoli soci delle piccole associazioni affiliate ad una APS nazionale possono partecipare a tutte le attività delle altre associazioni affiliate, senza doversi iscrivere a queste (e quindi pagando una sola quota sociale); dal lato della associazione, il vantaggio è quindi sia di poter avere un “pubblico” molto più ampio (in alcuni casi si parla di milioni di individui per le APS più grandi) sia di poter considerare le entrate derivanti come istituzionali e non commerciali. Ma quali sono i vantaggi dell’iscrizione nel registro nazionale delle APS? Gira che rigira finiamo sempre a parlare di soldi, il grande problema dell’Italia. Ebbene, per una associazione i vantaggi che derivano dall’iscrizione al registro nazionale delle APS sono prevalentemente fiscali. Prima di tutto l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive): una APS che svolga esclusivamente attività istituzionale è soggetta ad Irap nel caso in cui corrisponda degli stipendi fissi al personale dipendente oppure dei compensi per lavoratori autonomi occasionali. Gli enti che svolgono anche attività commerciale hanno il vantaggio che la base imponibile viene calcolata separatamente per le attività commerciali e per quelle istituzionali.Per quanto riguarda l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società), invece, le APS vi sono soggette per redditi fondiari (immobili di proprietà dati in affitto o usufrutto oppure utilizzati direttamente per le proprie attività), per redditi di capitale, per redditi di impresa e per i redditi diversi. Le quote e i contributi associativi non sono invece da considerare come proventi commerciali. Ma queste non sono le uniche agevolazioni, ve ne sono molte altre; cerchiamo di dare voce alle più significative:


  • non vengono tassati i fondi ricavati da raccolte pubbliche occasionali: qualificarsi come associazione di promozione sociale garantisce la possibilità di promuovere anche attività diverse da quelle sportive dilettantistiche come quelle di natura ricreativa, culturale, aggregativa che oggi molte associazioni corali realizzano. Basti pensare alle associazioni che organizzano attività culturali anche parallele a quelle prettamente corali (formative, sociali, etc...). Oggi possono decommercializzare i corrispettivi specifici versati dai soci anche con riferimento a tali introiti nel momento in cui queste attività sono indicate nello statuto, quando entrerà in vigore la parte fiscale del codice del terzo settore (ossia dall’esercizio successivo a quello di funzionamento del registro unico e acquisito l’assenso della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali) tale beneficio sarà subordinato all’acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale.
  • non sono soggetti a tasse i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche per attività conformi ai fini istituzionali;
  • non sono tassate, in occasioni particolari legate ad eventi o manifestazioni straordinarie, le somministrazioni di cibo e bevande;
  • non sono tassati i viaggi organizzati o le iniziative turistiche pensate solo ed esclusivamente in favore dei soci, purché vengano stipulate polizze assicurative per tutti i partecipanti;
  • coloro che versano erogazioni liberali alla APS possono godere di detrazioni dai redditi. Inoltre, apre le porte ai percorsi di coprogrammazione e coprogettazione con le pubbliche amministrazioni, consentendo anche la stipula di convenzioni, garantisce maggiori benefici fiscali ai propri donatori, introduce maggiori agevolazioni fiscali sotto il profilo delle imposte indirette, in futuro garantisce un regime sulla fiscalità diretta per alcuni versi più agevolato (art. 79 del Codice del terzo settore), autorizza l’utilizzo della sede a prescindere dalla destinazione urbanistica con conseguenti minori oneri per l’associazione e, secondo la legge delega di riforma del terzo settore, è condizione per avvalersi “prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale” o per esercitare “attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici”.
  • da diritto ad essere inseriti nell’Albo Regionale.
  • da diritto al 5x1000 (una volta riconosciuti di dovrà fare un'altra domanda);
  • una volta riconosciuti si può approfittare della modifica gratuita dello Statuto non appena pubblicati i decreti attuativi (valido per chi ha costituito l'associazione prima del 2017);
  •  in moltissimi bandi pubblici il requisito di essere una APS è ormai una condizione indispensabile e lo diventerà sempre di più.

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